Dipende.
Ai sensi dell’articolo 1 c. 42 L. 335/95 l’assegno di invalidità è soggetto ad una riduzione se il titolare consegue redditi da lavoro (dipendente, impresa o autonomo).
Fino a euro 26.783,64 nessuna riduzione
Da euro 26.783,64 a 33.479,55 del 25%
Oltre euro 33.479,55 del 50%
Mentre se si tratta di assegno di inabilità art. 2, L. 222/84, poiché il presupposto è l’assoluta incapacità lavorativa, è chiaramente incompatibile con l’esercizio di qualsivoglia attività lavorativa
A cura di Giulia Filotto
giuliafilotto@infonetwork.eu
